Nardò – Si è concluso con un’assoluzione il procedimento penale celebrato davanti al Giudice di Pace di Lecce, relativo a un episodio avvenuto durante la campagna elettorale dell’estate 2020 a Nardò.
L’imputato, Giordano Conte, era chiamato a rispondere dei reati di lesioni personali e minaccia in danno di Eric Durante, incaricato delle pubbliche affissioni elettorali. Secondo l’accusa, nel corso di un diverbio nato per presunte irregolarità nell’affissione dei manifesti, si sarebbe verificato un contatto fisico e una frase ritenuta minacciosa.
I fatti risalirebbero al 3 agosto 2020, intorno alle ore 15, in via XXV Luglio, nei pressi di un incrocio regolato da impianto semaforico. Tra le parti, come emerso nel corso del processo, vi era già una situazione di conflittualità legata ai rispettivi ruoli ricoperti durante la competizione elettorale: Conte quale responsabile della campagna elettorale di una candidata, Durante come addetto alle pubbliche affissioni.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono stati acquisiti gli elementi probatori ritenuti rilevanti e sono state ascoltate le parti coinvolte, oltre a un testimone. Tuttavia, il giudice ha evidenziato come non sia stato possibile ricostruire con certezza la dinamica dei fatti, né individuare con chiarezza chi abbia dato origine all’alterco.
In particolare, è stata rilevata l’assenza di testimoni oculari che abbiano assistito all’intero svolgimento dell’episodio. Le deposizioni acquisite, inoltre, sono state ritenute non pienamente attendibili, anche alla luce del rapporto di conflittualità esistente tra le parti. Dubbi sono emersi anche in relazione alla contestazione della minaccia, inizialmente esclusa dalla stessa persona offesa nel corso della propria deposizione.
Alla luce di tali elementi, il giudice ha ritenuto che la prova della responsabilità penale non sia stata raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, disponendo l’assoluzione dell’imputato ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale, perché il fatto non sussiste.
Non è stata inoltre disposta la condanna della parte querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, non ravvisandosi colpa nell’esercizio del diritto di querela. La sentenza è stata pronunciata e depositata a Lecce il 19 gennaio 2026.

