Una sentenza netta, che ristabilisce chiarezza normativa e dà ragione a un’iniziativa imprenditoriale rimasta bloccata per anni. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Lecce ha accolto il ricorso proposto dalla società Calignano S.a.s., difesa dall’avvocato Angelo Vantaggiato, contro il Comune di Nardò. Al centro del contenzioso, il progetto per l’apertura di una casa funeraria in via Brindisi, che il Consiglio comunale aveva respinto nel 2023.
I giudici amministrativi hanno annullato la delibera di diniego, dichiarando illegittime le motivazioni fornite dall’Amministrazione comunale. La struttura, già approvata dalla Regione Puglia e dall’ASL Lecce, potrà finalmente vedere la luce.
Nel 2019 la società Calignano aveva avviato l’iter per il cambio di destinazione d’uso di un locale commerciale in casa funeraria, come previsto dalla Legge Regionale n. 34/2008 (art. 4, comma 3‑bis). La norma consente, nei centri abitati, la realizzazione di strutture per il commiato anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, previo parere dell’ASL.
L’azienda aveva ottenuto tutti i pareri favorevoli, compreso quello dell’Azienda Sanitaria e della Regione. Tuttavia, con la delibera n. 8 del 23 marzo 2023, il Consiglio comunale di Nardò ha rigettato la proposta, sostenendo la necessità di salvaguardare la zona e tutelare interessi generici dei residenti e delle attività limitrofe.
Con la sentenza n. 1084/2025, il TAR Lecce ha dichiarato illegittimo il comportamento del Comune, sottolineando che:
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Il diniego non è supportato da motivazioni concrete: manca un’analisi effettiva del progetto e delle sue caratteristiche tecniche o ambientali.
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Il Comune ha fatto richiami generici a interessi diffusi senza individuare elementi oggettivi di incompatibilità.
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Il parere ASL, pur non entusiasta, non poneva alcun ostacolo sanitario reale e non era vincolante ai fini urbanistici.
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La legge regionale consente esplicitamente la deroga urbanistica per strutture funerarie nei centri abitati, purché siano rispettati i requisiti igienico-sanitari.
Il TAR chiarisce inoltre che l’articolo 4, comma 3-bis della L.R. 34/2008 – come modificato dalla L.R. 16/2020 – è norma autonoma e non subordinata all’art. 17, che tratta delle zone cimiteriali. Dunque, non è necessario dimostrare prima l’impossibilità di realizzare la struttura altrove: la collocazione nel centro urbano è legittima.
Con l’annullamento del diniego, il Comune dovrà riesaminare l’istanza in base ai criteri indicati dalla sentenza, senza pregiudizi e rispettando la normativa vigente. Non si tratta di una semplice facoltà: è un obbligo amministrativo.
Il pronunciamento del TAR ha anche un valore simbolico: difende il diritto all’iniziativa privata quando conforme alla legge, contro valutazioni arbitrarie che possono ostacolare lo sviluppo locale e ledere i diritti degli operatori economici.
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L.R. Puglia 34/2008, art. 4, comma 3-bis:
“Il Comune può approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie, sentita l’ASL competente.” -
Art. 17, comma 5:
“Le strutture per il commiato possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.”
→ Il TAR ha chiarito che ciò non implica un vincolo di preferenza esclusiva rispetto ai centri abitati.
✍️ Redazione Agorà Notizia
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