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STOP AGLI ALCOLICI PRIMA, DURANTE E DOPO LE PARTITE AL “GIOVANNI PAOLO II”

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Stop agli alcolici prima, durante e dopo gli eventi sportivi e le manifestazioni allo Stadio Giovanni Paolo II. Un’ordinanza del sindaco Pippi Mellone (n. 588 del 6 novembre), infatti, stabilisce il divieto di vendita, somministrazione e introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi tipo e gradazione (compresa la birra) in occasione delle partite di calcio e di altri eventi all’interno dello stadio di via XX Settembre.

stadio nardòStop agli alcolici prima, durante e dopo gli eventi sportivi e le manifestazioni allo Stadio Giovanni Paolo II. Un’ordinanza del sindaco Pippi Mellone (n. 588 del 6 novembre), infatti, stabilisce il divieto di vendita, somministrazione e introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi tipo e gradazione (compresa la birra) in occasione delle partite di calcio e di altri eventi all’interno dello stadio di via XX Settembre

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Il divieto di vendita e somministrazione è esteso agli esercizi pubblici, agli esercizi al dettaglio di generi alimentari, ai distributori automatici, ai circoli privati, agli operatori commerciali su area pubblica ubicati nel raggio di 500 metri dallo stadio (precisamente nell’area di via XX Settembre, via Pastrengo, via Rubichi, via B. Acquaviva, via A. De Gasperi, via Sindaco Manieri, via Principi di Savoia, via Duca degli Abruzzi, piazza Osanna, piazza della Repubblica, via Grassi, via Due Aie e via M. Gaballo). I divieti decorrono dalle due ore antecedenti l’evento sino ad un’ora dopo la fine dello stesso, in qualunque giorno o orario si tenga. L’ordinanza del primo cittadino arriva alla luce di una richiesta del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza dettata da esigenze di ordine e sicurezza e alla luce delle recenti direttive del Ministero dell’Interno riguardanti la sicurezza e la salvaguardia dei cittadini durante le manifestazioni pubbliche. 

La stessa ordinanza prevede che in occasione degli stessi eventi qualsiasi altra bevanda dovrà essere servita in bicchieri di carta o plastica e non in bottiglie, lattine o simili (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del tappo di chiusura), anche nei locali che rientrano nell’area di rispetto dell’ordinanza.

Le violazioni saranno punite con l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 516 e 3098 euro.

 

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